Legge 22.04.1941, n. 633
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)
Titolo I - Disposizioni sul diritto d'autore
Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore
Sezione I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera
Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera.
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Articolo aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.
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