Legge 22.04.1941, n. 633
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)
Titolo I - Disposizioni sul diritto d'autore
Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore
Sezione I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.
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