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Legge 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)

Titolo I - Disposizioni sul diritto d'autore

Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore

Sezione II - Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore (Diritto morale dell'autore)

Art. 23 -

Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare sentita l'associazione sindacale competente. 21

21

Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

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