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Legge 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)

Titolo I - Disposizioni sul diritto d'autore

Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore

Sezione III - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera 31

Art. 31 - 32

Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.

31

La durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla presente legge è stata prorogata di sei anni con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440, poi fino al 31 dicembre 1961, con L. 19 dicembre 1956, n. 1421, ed infine al 31 dicembre 1962, con L. 27 dicembre 1961, n. 1337.

32

Articolo sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (G.U. 13.06.1997, n. 136).

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