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Legge 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)

Titolo I - Disposizioni sul diritto d'autore

Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore

Sezione III - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera 33

Art. 32 - 34

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.

33

La durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla presente legge è stata prorogata di sei anni con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440, poi fino al 31 dicembre 1961, con L. 19 dicembre 1956, n. 1421, ed infine al 31 dicembre 1962, con L. 27 dicembre 1961, n. 1337.

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