Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo I - Disposizioni sul diritto d'autore
Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore
Sezione III - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera 35
I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.
La durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla presente legge è stata prorogata di sei anni con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440, poi fino al 31 dicembre 1961, con L. 19 dicembre 1956, n. 1421, ed infine al 31 dicembre 1962, con L. 27 dicembre 1961, n. 1337.
Articolo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (G.U. 30.01.1979, n. 29) e poi sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (G.U. 13.06.1997, n. 136).
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