Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo I - Disposizioni sul diritto d'autore
Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere
Sezione I - Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.
Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.
Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.
Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.
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