Legge 22.04.1941, n. 633
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)
Titolo I - Disposizioni sul diritto d'autore
Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere
Sezione II - Opere collettive, riviste e giornali
L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
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