Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo I - Disposizioni sul diritto d'autore
Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere
Sezione IV - Opere radiodiffuse
L'autore dell'opera radiodiffusa, ai termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.
La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.
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