Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo I - Disposizioni sul diritto d'autore
Capo V - Eccezioni e limitazioni 62
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.
Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68
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