Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo I - Disposizioni sul diritto d'autore
Capo V - Eccezioni e limitazioni 83
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68
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