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Legge 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)

Titolo I - Disposizioni sul diritto d'autore

Capo V - Eccezioni e limitazioni 84

Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Art. 71 bis -

1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.

84

Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68

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