Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo II -
Capo I - Diritti del produttore di fonogrammi 108
1. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita.
Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.
Rubrica sostituita prima dall'art. 6, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e poi dall'art. 10, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo modificato dall'art. 3, L. 5 maggio 1976, n. 404, poi sostituito da: art. 7, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154; art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68; art. 1 D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22.
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