Legge 22.04.1941, n. 633
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)
Titolo II -
Capo I - Diritti del produttore di fonogrammi 114
1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.