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Legge 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)

Titolo II -

Capo I - Diritti del produttore di fonogrammi 114

Art. 78 - 115

1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.

2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.

114

Rubrica sostituita prima dall'art. 6, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e poi dall'art. 10, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.

115

Articolo sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.

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