Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo II -
Capo III - Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori 125
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. 126
Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.
Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma primo dell'art. 54.
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