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Legge 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)

Titolo II -

Capo III - Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori 125

Art. 81 -

Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. 126

Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.

Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma primo dell'art. 54.

125

Rubrica sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.

126

Comma prima modificato dall'art. 14, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e poi sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.

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