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Legge 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)

Titolo II -

Capo III - Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori 127

Art. 82 -

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:

1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;

2) i direttori dell'orchestra o del coro;

3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante o non di semplice accompagnamento. 128

127

Rubrica sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.

128

Comma modificato dall'art. 14, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.

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