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Legge 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)

Titolo II -

Capo III - Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori 129

Art. 83 - 130

1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.

129

Rubrica sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.

130

Articolo prima modificato dall'art. 14, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e poi sostituito dall'art. 22, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.

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