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Legge 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)

Titolo II -

Capo III - Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori 137

Art. 85 - 138

I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Tuttavia:

a) se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione, con un mezzo diverso dal fonogramma, è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico;

b) se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti durano settanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico.

137

Rubrica sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.

138

Articolo sostituito da: art. 16, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685; art. 13, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154; art. 3, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22.

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