IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)

Titolo II -

Capo V - Diritti relativi alle fotografie

Art. 91 -

La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.

Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88. 148

148

Le tariffe sono state fissate con l'articolo unico del D.P.C.M. 2 aprile 1963.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.