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Legge 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)

Titolo II -

Capo V - Diritti relativi alle fotografie

Art. 92 - 149

[Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'art. 105.

Il termine decorre dalla data del deposito stesso.

Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione «riproduzione riservata per quarant'anni»].

149

Articolo soppresso dall'art. 5, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (G.U. 30.01.1979, n. 29).

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