Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo II -
Capo VI - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto
Sezione II - Diritti relativi al ritratto
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.
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