Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo III - Disposizioni comuni
Capo I - Registri di pubblicità e deposito delle opere
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia della opera o del prodotto, nei termini 165 e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa. 166
Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92.
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