Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo III - Disposizioni comuni
Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione
Sezione I - Norme generali
1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.
Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, e corretto con avviso pubblicato nella G.U. 06.12.1996, n. 286.
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