Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo III - Disposizioni comuni
Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione
Sezione II - Trasmissione a causa di morte
L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.
Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) con decreto del Tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente medesimo.
La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.
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