Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo III - Disposizioni comuni
Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione
Sezione IV - Contratti di rappresentazione e di esecuzione
Il concessionario è obbligato:
1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;
2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.
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