Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo III - Disposizioni comuni
Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione
Sezione IV - Contratti di rappresentazione e di esecuzione
Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell'articolo 128.
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