Legge 22.04.1941, n. 633
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)
Titolo III - Disposizioni comuni
Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione
Sezione VI - Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti
1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.
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Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.
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