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Legge 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)

Titolo III - Disposizioni comuni

Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione

Sezione VI - Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti

Art. 150 - 177

1. Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono così determinati:

a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro;

b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;

c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;

d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;

e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.

3. L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

177

Articolo così modificato da: art. 8, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118; art. 11, comma 1, L. 25 febbraio 2008, n. 34.

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