Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo III - Disposizioni comuni
Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie
Sezione I - Difese e sanzioni civili
Paragrafo 1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica
La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto il sequestro può esser autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.
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