Legge 22.04.1941, n. 633
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)
Titolo III - Disposizioni comuni
Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie
Sezione I - Difese e sanzioni civili
Paragrafo 1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica
L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario a tutela dei suoi interessi.
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