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Legge 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)

Titolo III - Disposizioni comuni

Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie

Sezione I - Difese e sanzioni civili

Paragrafo 1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica

Art. 167 - 199

1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:

a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;

b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.

199

Articolo sostituito dall'art. 12 D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 (G.U. 07.04.2006, n. 82).

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