Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo III - Disposizioni comuni
Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie
Sezione I - Difese e sanzioni civili
Paragrafo 1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica
1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.
Articolo sostituito dall'art. 12 D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 (G.U. 07.04.2006, n. 82).
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