Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo III - Disposizioni comuni
Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie
Sezione II - Difese e sanzioni penali
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 18 agosto 2000, n. 248.
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