Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo III - Disposizioni comuni
Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie
Sezione II - Difese e sanzioni penali
1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro. 225 . 226
2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183. 227
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.
[È punito con la sanzione amministrativa fino a lire 400.000 228 chiunque violi le norme degli artt. 177 e 178].
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