Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo IV - Diritto demaniale
[ARTICOLO ABROGATO]
[Il diritto demaniale è dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico dominio indicate nell'articolo precedente. In tal caso, fermi restando i diritti dell'autore della elaborazione, l'ammontare del diritto demaniale è determinato nella metà di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione o radiodiffusione avesse avuto per oggetto l'opera di pubblico dominio nella sua forma originale].
Articolo abrogato dall'art. 6, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
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