Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo IV - Diritto demaniale
[ARTICOLO ABROGATO]
[Ai fini della corresponsione del diritto previsto all'articolo precedente, ogni esemplare delle opere suddette destinate allo spaccio deve essere contrassegnato dall'Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, e a cura dell'editore.
Il diritto è corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le norme del regolamento].
Articolo abrogato dall'art. 3, L. 22 maggio 1993, n. 159.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.