Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo V - Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore
Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni, la Società italiana degli autori ed editori può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.
L'ente può assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.