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Legge 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)

Titolo V - Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

Art. 181 -

Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni, la Società italiana degli autori ed editori può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.

L'ente può assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.

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