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Legge 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)

Titolo V - Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

Art. 183 -

L'esercizio delle attività per il collocamento, presso le compagnie, e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministro della cultura popolare, 256 secondo le norme del regolamento.

A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte.

Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.

L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, 257 secondo le norme del regolamento.

256

Ora, del Ministero del turismo e dello spettacolo.

257

Ora, del Ministero del turismo e dello spettacolo

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