Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo V - Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore
L'esercizio delle attività per il collocamento, presso le compagnie, e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministro della cultura popolare, 256 secondo le norme del regolamento.
A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte.
Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.
L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, 257 secondo le norme del regolamento.
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