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Legge 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)

Titolo V - Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

Art. 184 -

Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denuncia entro tre giorni all'Ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denunce ricevute al Ministero della cultura popolare 258 con le sue eventuali osservazioni e proposte.

L'Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.

All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'art. 182. 259

258

Ora, del Ministero del turismo e dello spettacolo.

259

L'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) fu costituito con R.D.L. 18 febbraio 1937, n. 456, convertito in legge dalla L. 17 giugno 1937, n. 1250.

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