Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo VII - Comitato consultivo permanente per il diritto di autore
È istituito presso il Ministero della cultura popolare un comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni.
Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4. 261
Comma aggiunto dall'art. 33, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
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