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Legge 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)

Titolo VIII - Disposizioni generali transitorie e finali

Art. 198 -

Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare, 269 la somma annua è stata elevata, a partire dall'esercizio finanziario 1972, a lire 160 milioni, ferme restando le disposizioni delle leggi 7 aprile 1954, n. 100 e 23 dicembre 1962, n. 1572, relative al contributo in favore della Casa di riposo per musicisti «Giuseppe Verdi» di Milano.) è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di lire un milione, sui proventi del diritto previsto dagli artt. 175 e 176, da erogarsi, con le modalità stabilite dal regolamento, in favore delle casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.

269

Ora, del Ministero del tesoro. Con l'art. 1, L. 21 maggio 1951, n. 391, la somma annua da devolvere a favore delle casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all'art. 198, è stata elevata a lire quindicimilioni a partire dall'esercizio finanziario 1950/51. Con l'art. 1, L. 7 aprile 1954, n. 100, il predetto stanziamento annuale è stato aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1952/53 di venti milioni di lire, per corrispondere un contributo di pari importo alla Casa di riposo per musicisti «Giuseppe Verdi» in Milano. Con l'art. 1, L. 20 dicembre 1954, n. 1227, la somma annua è stata elevata, a partire dall'esercizio finanziario 1954/55,

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