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Legge 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)

Titolo VIII - Disposizioni generali transitorie e finali

Art. 203 -

Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione.

Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione è regolata dai principi generali di questa legge, in quanto applicabili.

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