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Decreto legislativo 11.11.1946, n. 365

Ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovrintendenza agli studi.

Art. 11 -

I personali dipendenti della Valle d'Aosta, che rientrino nelle categorie contemplate nell'art. 6 dell'ordinamento del Monte pensioni insegnanti elementari, approvato con la legge 6 febbraio 1941, n. 176, nonché gli ispettori scolastici e i direttori didattici, sono iscritti al Monte predetto anche in deroga alla legge 1 giugno 1942, n. 675. Ad essi si applicano le norme del citato ordinamento e le successive modificazioni. Per l'accertamento e la riscossione dei contributi saranno seguite le norme degli articoli 19 e 20 dell'ordinamento sopra citato.

Gli altri personali insegnanti dipendenti della Valle d'Aosta sono iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali. Ad essi si applicano le norme dell'ordinamento della Cassa stessa, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive modificazioni.

Per i personali di cui al comma precedente che passano dalle dipendenze dello Stato alle dipendenze della Valle d'Aosta, e viceversa, il servizio reso nell'amministrazione della Valle viene, agli effetti del trattamento di quiescenza, valutato cumulativamente con quello utile a pensione prestato anteriormente o posteriormente al passaggio alle dipendenze dello Stato; ed in tal caso si applicano le norme dell'art. 57 del citato ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali.

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