Decreto legislativo 11.11.1946, n. 365
Ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovrintendenza agli studi.
Alla retribuzione del personale e a tutte le altre spese relative al funzionamento dei servizi scolastici provvede l'amministrazione della Valle.
Gli stipendi e gli assegni da corrispondersi al personale devono essere, in ogni caso, non superiori a quelli corrisposti dallo Stato al personale statale delle scuole di corrispondente ordine e grado.
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