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Decreto legislativo 11.11.1946, n. 365

Ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovrintendenza agli studi.

Art. 5 -

Alla retribuzione del personale e a tutte le altre spese relative al funzionamento dei servizi scolastici provvede l'amministrazione della Valle.

Gli stipendi e gli assegni da corrispondersi al personale devono essere, in ogni caso, non superiori a quelli corrisposti dallo Stato al personale statale delle scuole di corrispondente ordine e grado.

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