Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)
Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I - Rapporti civili
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
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