Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)
Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini
Titolo IV - Rapporti politici
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alle quali sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. 9
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Comma aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 17 gennaio 2000, n. 1 (G.U. 20 gennaio 2000, n. 15).
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