IperTesto Unico IperTesto Unico

Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Titolo I - Il Parlamento

Sezione I - Le Camere

Art. 56 11

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero 12 .

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

11

La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, recante modifiche all'art 56 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, quanto alla decorrenza delle modifiche ha disposto che " le modifiche si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazi

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.