Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il Parlamento
Sezione I - Le Camere
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. 18
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.
18
Comma modificato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1 mediante soppressione delle parole «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età»
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