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Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Titolo I - Il Parlamento

Sezione I - Le Camere

Art. 58 -

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. 18

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

18

Comma modificato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1 mediante soppressione delle parole «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età»

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