Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il Parlamento
Sezione I - Le Camere
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. 20
20
Comma sostituito dall'art. 3, L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.