Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il Parlamento
Sezione I - Le Camere
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.