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Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Titolo I - Il Parlamento

Sezione II - La formazione delle leggi

Art. 79 -

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. 23

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. 24

23

Comma sostituito dall'art. 1, L.Cost. 6 marzo 1992, n. 1, (G.U. 9.3.1992, n. 57).

24

Comma sostituito dall'art. 1, L.Cost. 6 marzo 1992, n. 1, (G.U. 9.3.1992, n. 57).

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